Le scimmie

...hanno poco a che vedere con il blog, ma ho voluto utilizzare queste goffe creature per rappresentarmi.
"Le scimmie sono una satira vivente della razza umana" Henry W. Beecher

mercoledì 11 settembre 2013

Nuove regole per le bollette pagate in ritardo.




Per le bollette pagate in ritardo sono entrate in vigore dal 1 settembre delle nuove norme che introducono maggiori tutele per gli utenti morosi: in questo periodo di forte crisi che vede vittime principali le famiglie, un nuovo regime per la mora delle bollette e l’eventuale distacco della fornitura luce e/o gas appare adeguato e necessario. Vediamo dunque queste novità sui pagamenti in ritardo delle bollette.

Dal 1 settembre le aziende fornitrici non possono più attuare la sospensione della fornitura di elettricità o di gas ad uso domestico senza avere prima inviato con una raccomandata al cliente moroso la comunicazione che lo invita a mettersi in regola col pagamento della bolletta.

In caso che l’azienda non invii tale comunicazione o lo faccia oltre i tempi previsti, dovrà pagare un indennizzo se provvede lo stesso al distacco della luce o del gas: 30€ se sospende l’erogazione senza aver inviato la raccomandata, 20€ se la invia oltre la tempistica o non rispetta i termini per la sospensione della fornitura.

Tempistiche per costituzione in mora e sospensione luce e/o gas in caso di bolletta pagata in ritardo.

Innanzi tutto la lettera di costituzione in mora in caso di mancato pagamento della bolletta luce o gas che viene inviata dall’azienda al cliente deve contenere il termine ultimo per il pagamento della bolletta, che può variare tra i 15 ed i 20 giorni solari, ovvero per pagare il consumatore ha 20 giorni di tempo nel caso in cui il venditore non sia in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata (ad es. nel caso in cui non è in possesso della ricevuta) che comunque deve essere consegnata al vettore postale entro e non oltre tre giorni lavorativi dall'emissione della stessa; ne ha 15 nel caso in cui il venditore sia in possesso della data di effettivo invio della raccomandata.

Se poi appunto il cliente non paga la bolletta in questione (se il gestore non riceve il pagamento) allora può essere domandata la sospensione della fornitura di energia: il termine non può essere inferiore ai tre giorni lavorativi a partire dall'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento indicato nella lettera di costituzione in mora.

IMPORTANTE:
Bollette con consumi o conguagli anomali: nel caso il cliente abbia avanzato dei reclami per degli importi anomali o dei conguagli, l’ azienda non può avviare la richiesta di sospensione di fornitura (nel caso il cliente non abbia pagato la bolletta) se prima non ha risposto a tali reclami entro il termine di 40 giorni
Come detto l’ azienda fornitrice deve rimborsare 30€ se non invia la raccomandata con la lettera di costituzione in mora del cliente, rimborsare 20€ al cliente se non rispetta i termini per la sospensione della fornitura: in questi casi non può poi pretendere alcun importo per la sospensione o la riattivazione della fornitura.

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